Un chiarimento su agevolazioni delle quali usufruiscono le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) in merito al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti.
La Risoluzione Ministeriale 24 gennaio 1994, protocollo 5/3398, recita: “Per quanto riguarda i locali adibiti a palestra si ritiene di confermare, secondo quanto già espresso nella circolare n° 7 del 3 maggio 1983, l’intassabilità di quella parte destinata esclusivamente allo svolgimento dell’attività sportiva e la cui utilizzazione è riservata ai soli praticanti, in quanto su di essa non può esservi produzione di rifiuti”.
Già in precedenza la Risoluzione ministeriale 14 marzo 1987 Protocollo 8/1868 precisava che la metratura non tassata è quella: "parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, a prescindere dalla circostanza che detti impianti siano ubicati nei locali o su aree scoperte".
Nella pratica: Uffici, spogliatoi, bagni ecc. sono superfici tassate, palestra al chiuso, campi da gioco, ecc . sono superfici non sottoposte a tributo.
Sia le ASD che le SSD possono chiedere all'Ufficio Tributi di usufruire dell’agevolazione sopra indicata indicando quanti mq sono destinati esclusivamente allo svolgimento dell’attività sportiva e quindi non idonei a produrre rifiuti.