Gli enti associativi possono gestire un “posto di ristoro”, cioè un’attività che sia da sostegno a quella istituzionale, vale a dire un posto dove il socio possa ristorarsi dopo la pratica dell’attività fisica. Il concetto importante da capire è la natura fiscale del tipo di attività, cioè commerciale o istituzionale.
Nel Comma 5 dell’art. 148 del T.U.I.R. si evince tale disposizione “non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari …, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3”.
Elementi necessari per poter considerare non commerciale questa attività sono, quindi:
1. l’attività deve essere svolta presso la sede sociale dell’ente non commerciale
2. l’attività deve essere complementare alle finalità istituzionali dell’ente non commerciale
3. l’attività deve essere esclusivamente rivolta ai soci;
4. il fatto che si tratti di “somministrazione” di alimenti e bevande, e non di attività di ristorazione.
Se queste condizioni vengono rispettate, la somministrazione non è commerciale, anche se effettuata dietro pagamento di un corrispettivo specifico.
L’agevolazione è riservata ad una specifica platea di soggetti. Si tratta, nello specifico, delle associazioni di promozione sociale comprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), L. 287/1991, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’interno, ma anche a tutte le associazioni locali che risultano affiliate a tali enti.
FEDERITALIA è ente riconosciuto dal Ministero dell'Interno, pertanto ASD e SSD affikiate a Federitalia godono di questa agevolazione.Questi soggetti possono beneficiare di una speciale licenza amministrativa per lo svolgimento dell’attività di somministrazione e sono tenuti ad una comunicazione al Comune dove svolgono l’attività.
Sotto il profilo amministrativo la licenza è subordinata al rispetto di determinati vincoli, vale a dire deve essere rivolta e riservata esclusivamente agli associati e gestita direttamente dall’Ente stesso.
Nel caso in cui la somministrazione fosse rivolta ai non soci, anche se l’ente fosse affiliato ad un ente di promozione nazionale, l’attività è da considerarsi commerciale. Ciò potrebbe innescare conseguenze maggiori per l’ente non commerciale dato che la speciale licenza del circolo è riconosciuta solo esclusivamente a chi rivolge l’attività di somministrazione ai propri soci.
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