AGEVOLAZIONI FISCALI CON IL “REGIME DEI MINIMI” PER ISTRUTTORI PROFESSIONISTI E PERSONAL TRAINER
Per chi lavora nel settore sportivo - come personal trainer o istruttore - il 2016 ha portato una importante novità, alleggerendo la pressione fiscale per chi lavora come “libero professionista” grazie alla modifica del “regime dei minimi” introdotta dalla Legge di stabilità.
Chi già lavorava a inizio anno doveva comunicare di aderire a questo regime entro il 28 febbraio, chi invece ha intenzione di iniziare a breve può fare la dichiarazione quando inizia l’attività.
Di cosa si tratta esattamente? Si tratta di agevolazioni nel pagamento dell’IVA - CHE NON è DOVUTA IN QUESTO CASO - e dell’Irpef che viene calcolata in misura forfettaria e ridotta in base al reddito. Non ci sono – come in passato – limite di età o di tempo, l’importante è che non venga superato il limite di reddito fissato in per le varie tipologie di lavoro.
Istruttori, personal trainer, assistenti sportivi, allievi allenatori ecc. tutte figure che possiamo ricondurre a:
attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie,istruzione, servizi finanziari e assicurativi
CODICE ATECO 64 – 65 – 66 - 69 – 70 -71 -72 – 73 – 74 – 75 – 85 – 86 – 87 – 88
Per queste figure il tetto di reddito annuale da non superare è 30.000,00 €, e viene tassato ai fini Irpef con una aliquota forfettaria del 15% solo il 78% del reddito effettivo
Semplificazioni:
Gli istruttori che aderiscono a questo regime:
- Non addebitano l’IVA in fattura,
- non applicano gli altri obblighi relativi all’imposta sul valore aggiunto (liquidazione, versamento, dichiarazione),
- sono esonerati dallo Spesometro
- sono esclusi dagli studi di settore,
- non subiscono ritenute d’acconto,
- non hanno obblighi di registrazione e tenuta di scritture contabili.
Devono comunque certificare i corrispettivi, numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali, versare l’IVA per le operazioni in cui sono debitori d’imposta, integrando la relativa fattura.
SE TI INTERESSANO QUESTE TEMATICHE E VUOI PARTECIPARE AI PROSSIMI CORSI DI AGGIORNAMENTO FISCALE E NORMATIVO ORGANIZZATI DA ALBO NAZIONALE TECNICI FITNESS US ACLI SCRIVI A:
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www.fitness-factory.it
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Chi già lavorava a inizio anno doveva comunicare di aderire a questo regime entro il 28 febbraio, chi invece ha intenzione di iniziare a breve può fare la dichiarazione quando inizia l’attività.
Di cosa si tratta esattamente? Si tratta di agevolazioni nel pagamento dell’IVA - CHE NON è DOVUTA IN QUESTO CASO - e dell’Irpef che viene calcolata in misura forfettaria e ridotta in base al reddito. Non ci sono – come in passato – limite di età o di tempo, l’importante è che non venga superato il limite di reddito fissato in per le varie tipologie di lavoro.
Istruttori, personal trainer, assistenti sportivi, allievi allenatori ecc. tutte figure che possiamo ricondurre a:
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CODICE ATECO 64 – 65 – 66 - 69 – 70 -71 -72 – 73 – 74 – 75 – 85 – 86 – 87 – 88
Per queste figure il tetto di reddito annuale da non superare è 30.000,00 €, e viene tassato ai fini Irpef con una aliquota forfettaria del 15% solo il 78% del reddito effettivo
Semplificazioni:
Gli istruttori che aderiscono a questo regime:
- Non addebitano l’IVA in fattura,
- non applicano gli altri obblighi relativi all’imposta sul valore aggiunto (liquidazione, versamento, dichiarazione),
- sono esonerati dallo Spesometro
- sono esclusi dagli studi di settore,
- non subiscono ritenute d’acconto,
- non hanno obblighi di registrazione e tenuta di scritture contabili.
Devono comunque certificare i corrispettivi, numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali, versare l’IVA per le operazioni in cui sono debitori d’imposta, integrando la relativa fattura.
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