CORONAVIRUS - IL DECRETO DELL'8 MARZO - COSA SUCCEDE PER LE PALESTRE NEL LAZIO
Rispetto alle normative di contenimento contagio Coronavirus siamo in una situazione in costante mutazione e non sono indenni le palestre, chi pratica sport, chi lavora nel settore sportivo
Per alcune Regioni l'8 marzo porta una cattiva notizia per molte persone, la sospensione delle attività in piscine, palestre, centri benessere. Durante la mattina si inizia con un nuovo Decreto Ministeriale che estende le cosi dette "zone rosse", nel pomeriggio con le varie ordinanze regionali, che in alcuni casi recepiscono in pieno la stessa direttiva. Il Lazio per esempio prescrive la stessa chiusura delle attività fino a data da valutare .
Ecco alcuni stralci dei documenti ufficiali che riguardano il mondo del fitness e dello sport nel Lazio:
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020)
LINK AL DOCUMENTO ESTESO : https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg
PERCHE E’ STATO EMANATO
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario procedere a una rimodulazione delle aree nonche' individuare ulteriori misure a carattere nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformita' nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea.
QUALI REGIONI RIGUARDA
Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia enelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia,Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.
COSA DECRETA
Art. 1
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche' all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti dicategoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e lesocieta' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenutead effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche' gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attivita'; s) sono sospese le attivita' di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
ORDINANZA 8 MARZO 2020 – REGIONE LAZIO
LINK AL DOCUMENTO ESTESO : http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/Ordinanza_Z00004_08_03_2020.pdf
OGGETTO:
Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione.
COSA ORDINA:
3. E’ disposta con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni, in aggiunta alle misure di cui al DPCM 8 marzo 2020, la sospensione sul territorio regionale delle seguenti attività: -piscine, palestre, centri benessere.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento é punito ai sensi dell’art.650 del codice penale.
5. Resta salvo quanto previsto dall’ordinanza 2 del 26 febbraio 2020 e dall’ordinanza 3 del 6 marzo 2020.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.
Disposizioni rafforzate dal Comune di Roma , si veda documento originale: https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/coronavirus_misure_sport.pdf
In particolare:
"Il Campidoglio invita inoltre gli sportivi a prendere visione delle comunicazioni ufficiali prodotte dalle diverse Federazioni, dato che sono state adottate misure ad hoc a seconda dello sport praticato"
"Sono stati cancellati i grandi eventi sportivi previsti fino al 3 aprile. Si sta valutando quali altre manifestazioni possano svolgersi regolarmente nel rispetto di questa indicazione. Per le manifestazioni che non potranno avere luogo, verrà valutata di comune accordo con gli organizzatori la possibilità di riprogrammare l’evento in data successiva.
L'Assessorato capitolino allo Sport è in costante contatto con il CONI, le Federazioni e gli enti di promozione sportiva per promuovere, in accordo con il DPCM, attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette, da svolgersi all’aperto. Al venir meno delle limitazioni imposte dal Decreto sarà presentata una serie di misure di sostegno allo sport.
Sono tenuti al rispetto del DPCM tutti gli impianti sportivi siti nel territorio di Roma Capitale, siano essi pubblici o privati."