FOTO VIRUSCORONAVIRUS - IL DECRETO DELL'8 MARZO - COSA SUCCEDE PER LE PALESTRE NEL LAZIO
Rispetto alle normative di contenimento contagio Coronavirus siamo in una situazione in costante mutazione e non sono indenni le palestre, chi pratica sport, chi lavora nel settore sportivo

Per alcune Regioni l'8 marzo porta una cattiva notizia per molte persone, la sospensione delle attività in piscine, palestre, centri benessere.  Durante la mattina si inizia con un nuovo Decreto Ministeriale  che estende le cosi  dette "zone rosse", nel pomeriggio con le varie ordinanze regionali, che in alcuni casi recepiscono in pieno la stessa direttiva. Il Lazio per esempio prescrive la stessa chiusura delle attività fino a data da valutare .

Ecco alcuni stralci dei documenti ufficiali che riguardano il mondo del fitness e dello sport nel Lazio:

 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020)

LINK AL DOCUMENTO ESTESO : https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg

PERCHE E’ STATO EMANATO
Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei casi sul territorio nazionale;
 Ritenuto  necessario  procedere  a  una  rimodulazione  delle  aree nonche' individuare ulteriori misure a carattere nazionale;
 Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio  nazionale rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita' nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede internazionale ed europea.

  QUALI REGIONI RIGUARDA
Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia enelle  province  di  Modena,  Parma,  Piacenza,  Reggio  nell'Emilia,Rimini,    Pesaro    e    Urbino,    Alessandria,    Asti,    Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

COSA DECRETA

Art. 1 
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche' all'interno dei medesimi territori, salvo che per  gli  spostamenti  motivati  da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessita'  ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso  il proprio domicilio, abitazione o residenza;  
d) sono sospesi gli eventi e le  competizioni  sportive  di  ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.  Resta  consentito lo svolgimento dei predetti  eventi  e  competizioni,  nonche'  delle sedute  di  allenamento  degli  atleti  professionisti  e  atleti  dicategoria  assoluta  che  partecipano  ai   giochi   olimpici   o   a manifestazioni nazionali o internazionali,  all'interno  di  impianti sportivi utilizzati  a  porte  chiuse,  ovvero  all'aperto  senza  la presenza di pubblico. In  tutti  tali  casi,  le  associazioni  e  lesocieta' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono  tenutead effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;  
g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche'  gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di  carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se  svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali,  a  titolo  d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole  di  ballo,  sale  giochi, sale scommesse e sale bingo,  discoteche  e  locali  assimilati;  nei predetti luoghi e' sospesa ogni attivita';  s) sono  sospese  le  attivita'  di  palestre,  centri  sportivi, piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali  (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali,  centri ricreativi;   


ORDINANZA 8 MARZO 2020 – REGIONE LAZIO

LINK AL DOCUMENTO ESTESO :  http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/Ordinanza_Z00004_08_03_2020.pdf

 OGGETTO:
Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione.

 COSA ORDINA:  
3. E’ disposta con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni, in aggiunta alle misure di cui al DPCM 8 marzo 2020, la sospensione sul territorio regionale delle seguenti attività: -piscine, palestre, centri benessere.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento é punito ai sensi dell’art.650 del codice penale.
 5. Resta salvo quanto previsto dall’ordinanza 2 del 26 febbraio 2020 e dall’ordinanza 3 del 6 marzo 2020.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
 La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.

Disposizioni rafforzate dal Comune di Roma , si veda documento originale: https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/coronavirus_misure_sport.pdf

In particolare:
"Il Campidoglio invita inoltre gli sportivi a prendere visione delle comunicazioni ufficiali prodotte dalle diverse Federazioni, dato che sono state adottate misure ad hoc a seconda dello sport praticato"

"Sono stati cancellati i grandi eventi sportivi previsti fino al 3 aprile. Si sta valutando quali altre manifestazioni possano svolgersi regolarmente nel rispetto di questa indicazione. Per le manifestazioni che non potranno avere luogo, verrà valutata di comune accordo con gli organizzatori la possibilità di riprogrammare l’evento in data successiva.
L'Assessorato capitolino allo Sport è in costante contatto con il CONI, le Federazioni e gli enti di promozione sportiva per promuovere, in accordo con il DPCM, attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette, da svolgersi all’aperto. Al venir meno delle limitazioni imposte dal Decreto sarà presentata una serie di misure di sostegno allo sport.
Sono tenuti al rispetto del DPCM tutti gli impianti sportivi siti nel territorio di Roma Capitale, siano essi pubblici o privati."

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