EMANATO IL DECRETO DI SPORT E SALUTE PER RICHIEDERE BONUS 600 EURO (collaboratori sportivi)
🔘 È stato emanato il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, sulla base del quale sono definite le modalità di presentazione delle domande a Sport e Salute per ricevere l’indennità di 600 euro prevista dal Decreto Legge “Cura Italia” per il mese di marzo 2020 a favore dei collaboratori sportivi (art. 96, decreto-legge 17 marzo 2020, n.18).
🔘 Possono richiedere l’indennità i titolari di rapporti di collaborazione, già in essere alla data del 23 febbraio 2020 e ancora pendenti al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”. Le risorse sono prioritariamente dedicate ai richiedenti che, nel periodo d’imposta 2019, non abbiano percepito compensi superiori a 10.000 euro complessivi. (NOTA: il rapporto di collaborazione deve essere in atto con ASD e SSD regolarmente iscritte al Registro CONI alla data del 18/3/2020)
🔘 Possono accedere all’indennità i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 che possiedano i seguenti requisiti:
🔸1. - non devono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 27 del Decreto Legge “Cura Italia”;
🔸2. - non devono aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020 (sono ammessi i compensi collegati al lavoro di collaboratore sportivo per i contratti già in essere, esempio il pagamento a marzo di ore di lavoro fatte in precedenza; sono esclusi i compensi derivati da altri tipi di lavoro, esempio se si fosse trovato un lavoro alternativo per il mese di marzo e questo sia stato pagato non si ha più diritto al bonus);
🔸3. - non devono aver percepito, nel mese di marzo 2020, il Reddito di Cittadinanza;
🔸4. - non possono cumulare l’indennità con le altre prestazioni e indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Decreto Legge “Cura Italia”.
🔘La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14:00 di martedì 7 aprile sul sito di Sport e Salute.
La procedura prevede tre fasi:
🔹la prenotazione: per prenotarsi è necessario inviare un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero che sarà disponibile da martedì 7 aprile su www.sportesalute.eu, (leggi qui l’informativa relativa alla privacy). Dopo aver inviato l’SMS, si riceverà un codice di prenotazione e l’indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma;
🔹l’accreditamento: per accreditarsi è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio Codice Fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell’invio dell’SMS;
🔹la compilazione e l’invio della domanda: subito dopo l’accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l’invio.
DOCUMENTI e INFORMAZIONI DA FORNIRE:
- dati anagrafici
- dati relativi alla collaborazione sportiva (parti, decorrenza, durata, compenso, tipologia della prestazione)
- IBAN dell'avente diritto
- assenso al trattamento dei dati personali
- autocertificazione di sussistenza del rapporto di lavoro precedentemente alla data del 23/2/2020, di non aver percepito altri redditi per il mese di marzo, di non avere percepito altre forme di sussidio straordinario previsto dal decreto 18/3/2020 ; di non godere del reddito di cittadinanza ex Legge 4/2019 (dichiarazioni false sono considerate responsabilità penale)
- copia fronte retro documento riconoscimento
- copia contratto collaborazione o lettera di incarico (in assenza può esseere presentata quietanza relativa compenso del mese di marzo 2020).
LE DOMANDE, SE IN REGOLA, SONO APPROVATE IN ORDINE CRONOLOGICO DI RICEVIMENTO.
E' FACOLTA' DI SPORT E SALUTE FARE RICHIESTA DI ULTERIORI INFORMAZIONI, DOCUMENTI E INDAGINI A CAMPIONE.
LE DOMANDE VANNO PRESENTATE ENTRO IL 30 APRILE 2020
DAL SITO DI SPORT E SALUTE SPA:
https://www.sportesalute.eu/indennita-collaboratori-sportivi-faq.html