DECRETO RILANCIO SPORT

 GLI AIUTI ECONOMICI PER ISTRUTTORI, PALESTRE, CENTRI SPORTIVI  CONTENUTI NEL DECRETO RILANCIO PER IL MONDO SPORTIVO 

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)

TESTO IN GAZZETTA UFFICIALE    link 

DOCUMENTO DI SINTESI FATTO DA SPORT E SALUTE   link 

VADEMECUM DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE  link 

 LINK AL SITO DEL CREDITO SPORTIVO   link   

 

 La nostra sintesi:

BONUS COLLABORATORI SPORTIVI ANCHE PER I MESI DI APRILE E MAGGIO (art. 98)
La norma conferma, per i mesi di aprile e maggio 2020, l’indennità di 600 euro, prevista per marzo 2020 dal “DL Cura Italia”, in favore dei lavoratori del mondo dello sport titolari di rapporti di collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico, i cui compensi rientrano nell’ambito dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, già attivi alla data del 23 febbraio 2020.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non spetta ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza, né è cumulabile con le prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del “DL Cura Italia”.
La somma è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per il 2020, e senza necessità di ulteriore domanda per i soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020.

Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dall’entrata in vigore del decreto, sono individuate le modalità di attuazione della misura e le cause di esclusione; inoltre, sono definiti i criteri di gestione delle risorse, le forme di monitoraggio e controllo della spesa, nonché le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell’indennità erogata per il mese di maggio 2020. Con riferimento all’indennità riconosciuta per il mese di marzo 2020, la norma incrementa di 30 milioni di euro il limite di spesa previsto dal “DL Cura Italia”.

Sul proprio canale TELEGRAM Sport e Salute specifica:

Per quanto riguarda l'indennità del mese di marzo 2020, il Governo ha incrementato la somma a disposizione di Sport e Salute per consentire alla società di erogare l'indennità a tutti i soggetti che hanno presentato domanda sino al 30 aprile 2020 che soddisfino i requisiti di legge.
Per quanto riguarda l'indennità dei mesi di aprile e maggio 2020, il Decreto Rilancio prevede:
- che, per i soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda;
-  che possano presentare domanda, con le modalità che verranno stabilite in apposito decreto ministeriale, i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già attivi alla data del 23 febbraio 2020.

Ricorderete poi che, per quanto riguarda l'indennità dei mesi di aprile e maggio 2020, il Decreto Rilancio prevede altre misure di sostegno sia per i soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità sia per chi non aveva presentato domanda.
 Per ambedue le categorie in questione, si sottolinea che al momento non è possibile fare nulla perché bisogna attendere:
a) che venga emanato il decreto ministeriale attuativo che definisce le modalità;
b) che vengano trasferite le risorse a Sport e Salute.
Ricapitolando:
- i soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, devono attendere;
- i soggetti che intendono presentare domanda devono anch'essi attendere.
 In altre parole, come anticipato il 20 maggio, attendiamo il decreto ministeriale e il trasferimento delle risorse per dare a tutti quanti voi gli aggiornamenti necessari sia per chi intende presentare domanda, sia per chi attende l'erogazione dell'indennità di aprile e maggio dopo aver ricevuto l'indennità di marzo.


CANONI LOCAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ PUBBLICA E PRIVATA  (art 216, comma 3)
La norma modifica l’articolo 95 del “DL Cura Italia”, al fine di prorogare di un mese, dal 31 maggio 2020 al 30 giugno 2020, la sospensione dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
Il termine per l’effettuazione dei versamenti sospesi è prorogato dal 30 giugno 2020 al 31 luglio 2020, con possibile rateizzazione al massimo in quattro rate mensili di pari importo a decorrere da luglio 2020. Inoltre, la norma consente ai soggetti concessionari di impianti sportivi pubblici, in ragione della sospensione delle attività sportive, di richiedere la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023.
Tale revisione può attuarsi mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. In caso di mancato accordo, le parti dei rapporti di concessione possono recedere dal contratto.
Viene sancito il principio secondo il quale la sospensione delle attività sportive è sempre valutata quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati.
In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al 50% del canone contrattualmente stabilito.
Il contratto di affitto deve essere regolarmente registrato, intestato alla organizzazione sportiva e i locali devono essere accatastati in modo conforme all'uso.


RIMBORSO AI CLIENTI DEGLI ABBONAMENTI, ALLE PALESTRE PISCINE O A QUALSIASI ALTRO IMPIANTO SPORTIVO, NON USUFRUITI O VOUCHER ATERNATIVO (art 216, comma 4)
Da ultimo, la norma prevede che, a seguito della sospensione delle attività sportive, ricorra la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo.
Pertanto, il gestore dell’impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione di apposita istanza da parte dei soggetti acquirenti, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell’attività sportiva.

In pratica In particolare viene data la possibilità ai gestori di fornire al cliente o un rimborso in denaro oppure un voucher che abbia lo stesso valore del periodo per cui non si è usufruito dell’abbonamento, da usare presso la stessa palestra o nella stessa struttura sportiva entro il 25 maggio 2021, ossia entro un anno da quando il DPCM ha permesso la riapertura di queste attività (per le Regioni ove la data di ripresa attività è stata posposta si calcola dalla data effettiva di riapertura).
Per quanto riguarda i tempi per fare domanda e avere diritto di questo rimborso, il testo del decreto rilancio stabilisce che i clienti possono presentarlo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto, allegando il relativo  titolo di  acquisto o la prova del versamento effettuatoIl gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente fornisce il rimborso o il voucher, a sua scelta.

Per le ASD e SSD il rimborso non riguarda la quota associativa annuale, ma eventualmente il contributo associativo versato per usufruire di servizi specifici (esempio quota partecipazione a uno specifico corso "karate", ovvero attività didattica conforme all'attività istituzionale della ASD /SSD dove è richiesto un contributo anche esso decommercializzato ma per questa fattispecie rientrante negli abbonamenti a servizi rimborsabili).

 FONDO RILANCIO SISTEMA SPORTIVO ITALIANO (art 217)
La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”, le cui risorse sono assegnate all’Ufficio per lo sport per l’adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo. Il finanziamento del Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni di euro per il 2021 ed è alimentato da una quota pari allo 0,5% del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere. La norma prevede, inoltre, che “Qualora, negli anni 2020 e 2021, l’ammontare delle entrate […] fossero inferiori alle somme iscritte nel Fondo […], verrà corrispondentemente ridotta la quota di cui all’articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (Legge di Bilancio 2019). Con decreto dell’Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dall’entrata in vigore del decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo.

 CREDITO IMPOSTA ADEGUAMENTO POSTO DI LAVORO (art. 120)
La norma riconosce a vari soggetti - tra cui le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore - un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione.
A differenza del Decreto CURA ITALIA, il DL Rilancio da questa possibilità, a breve usciranno i decreti correttivi e le illustrazioni delle norme del DL Rilancio. 

CREDITO IMPOSTA PER SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SANIFICAZIONE POSTO DI LAVORO (art. 125)                           
La norma riconosce a vari soggetti - tra cui gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore - un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 60.000 euro, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. L’agevolazione è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.
A differenza del Decreto CURA ITALIA, il DL Rilancio da questa possibilità, a breve usciranno i decreti correttivi e le illustrazioni delle norme del DL Rilancio. 

CREDITO SPORTIVO PER ASD E SSD – FINO A 25000 EURO A TASSO ZERO
LINK AL SITO DEL CREDITO SPORTIVO   link   

Questa misura è stata prevista dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23 del Governo, che stabilisce la concessione di finanziamenti destinati a far fronte alle esigenze di liquidità correlate all’emergenza COVID-19 e del Decreto del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, con il quale vengono definiti i Criteri per l’accesso al Comparto Liquidità del Fondo di Garanzia gestito da ICS, l’Istituto per il Credito Sportivo
La prima misura “Mutuo Light Liquidità", assistita dalle agevolazioni dei Fondi Speciali, consentirà ad Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche di accedere a finanziamenti a tasso zero e senza garanzie, fino a 25 mila euro.
Dallo scorso lunedì 18 maggio 2020 le ASD e le SSD, iscritte al Registro CONI o alla Sezione parallela CIP e regolarmente affiliate a Federazioni Sportive Nazionali e Paralimpiche, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva da almeno 1 anno, possono accedere direttamente dall’homepage del sito di ICS a una sezione dedicata alle misure di sostegno collegate all’emergenza epidemiologica COVID-19.
I finanziamenti, della durata massima di 6 anni, vanno da un importo minimo di 3 mila euro a un massimo di 25 mila euro e comunque in misura non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio o rendiconto approvato. Tra gli interventi previsti anche misure fino a 300 mila euro in favore delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate che verranno attivati a partire da lunedì 25 maggio.

 

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